Legislazione in materia di installazione degli impianti

L’evoluzione del quadro legislativo nazionale in materia di installazione degli impianti è rappresentata dalle seguenti atti:

  • LEGGE 1 marzo 1968, n. 186 -Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici. (GU n.77 del 23-3-1968 ) in vigore dal 07-04-1968 a tutt’oggi che stabilisce i criteri della “regola d’arte” secondo la normativa tecnica edita dal Comitato Elettrotecnico Italiano;
  • LEGGE 5 marzo 1990, n. 46 – Norme per la sicurezza degli impianti. (GU n.59 del 12-3-1990 ) vigente dal 13/03/1990 al 26/02/2007;
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1991, n. 447 Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti. (GU n.38 del 15-2-1992 ) vigente dal 01/03/1992;
  • DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008) – vigente dal 27 marzo 2008.

In pratica da 27 marzo 2008 l’attività impiantistica è regolata dal Decreto interministeriale 37/2008 che trova applicazione in tutti impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto
è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di
consegna della fornitura.

Quali sono gli impianti regolamentati ?

  • lettera a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché’ gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
  • lettera b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
  • lettera c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  • lettera d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  • lettera e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
  • lettera f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  • lettera g) impianti di protezione antincendio.

Cosa prescrive il regolamento per questo tipo di impianti

Innanzi tutto che a realizzarli sia una impresa abilitata, per la specifica tipologia impiantistica inanzi descritta, che sia iscritta nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 il cui legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da esso preposto con atto formale, sia in
possesso dei requisiti professionali stabiliti all’art 4 del DM 37/2008.

Che gli impianti siano realizzati secondo la regola dell’arte in conformità alle normative vigenti e alle norme dell’UNI e del CEI o altri enti di armonizzazione appartenenti a stati membri delle Comunità Europea.

Che al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità’
dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’ resa sulla base del modello MINISTERIALE, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto dell’impianto realizzato.

Quando occorre il progetto è chi può eseguirlo ?

Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), deve sempre essere redatto un progetto, da parte di un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza e sotto taluni limiti può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice il cui elaborato tecnico deve essere costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera.

Quando è necessario che sia un professionista iscritto ad un albo professionale a redigere il progetto ?

impianti elettrici

  • impianti elettrici di cui alla lettera a) per tutte le utenze condominiali e per le utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m².
  • impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo con alimentatori di potenza maggiore i 1.200 VA.
  • impianti elettrici relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio o al terziario aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 200 m² o alimentati a tensione superiore a 1000 V.
  • impianti elettrici relative ad unità immobiliari provvisti anche solo parzialmente di ambienti soggetti a normative specifiche del CEI quali ad esempio: locali ad uso medico, locali soggetti alle normative di prevenzione incendi e per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche di edifici di volume superiori a 200 m³

impianti radiotelevisivi, elettronici, etc

  • impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione.

impianti termici o frigoriferi

  • dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 46 kW termici o 158000 Btu/h;

impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas

  • relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;

impianti di protezione antincendio

  • in ogni caso per le attività soggette al controllo del corpo dei VV.F.
  • quando si prevedono più di 4 idranti o più di 10 apparecchi di rilevamento

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